Un costo pluriennale può essere iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo se risponde a specifici requisiti. Il principio contabile Oic 24 revisionato dall’Organismo Italiano di Contabilità interviene precisando che l’onere può essere patrimonializzato in bilancio soltanto se è dimostrata l’utilità futura, se esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri e se si ha una ragionevole certezza circa la sua recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza.
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Si definiscono oneri pluriennali i costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e risultano essere diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Tipico esempio di oneri pluriennali sono i costi di impianto e di ampliamento. A definire il trattamento contabile degli oneri pluriennali è il codice civile che all’articolo 2426 prevede la possibilità di iscriverli nell’attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso del collegio sindacale. L’ammortamento devo essere eseguito per un periodo non superiore a cinque anni e finché tale processo non è completo possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
L’Oic 24 amplia la definizione del codice civile precisando che i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati solo se assimilabili ai costi di start up ovvero sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società. Non sono, invece, capitalizzabili i costi sostenuti per la riduzione del personale come ad esempio gli incentivi all’esodo. I beni immateriali sono iscritti nell’attivo se sono individualmente identificabili (ossia possono essere venduti separatamente dalla società ovvero trasferiti, dati in licenza o affittati) e se il costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Tipici esempi di beni immateriali capitalizzabili sono i brevetti acquistati a titolo oneroso e registrati nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori.
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Alla voce Altre immobilizzazioni vanno registrati i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi, non separabili dai beni stessi e non aventi autonoma funzionalità. Il periodo di ammortamento di tali spese è quello minore tra il periodo di utilità futura e il periodo residuo di locazione. Se il contratto di locazione termina prima del previsto, la quota parte non ammortizzata deve essere riportata tra i costi del Conto Economico. Se, invece, la cessazione del contratto dipende dall’acquisto del bene da parte della società, occorre stornare l’importo iscritto fra le immobilizzazioni immateriali non ancora ammortizzato e portarlo in aumento del costo di acquisto del bene registrato fra le immobilizzazioni materiali.