La Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) con il comma 629 dell’articolo 1 ha modificato l’articolo 17 del DPR 633/1972 introducendo, fra le operazioni per le quali occorre applicare la procedura del reverse charge, anche le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di opere di completamento relative edifici. Si tratta di una novità rilevante sia per le società che erogano tali servizi sia per le aziende che ricevono tali prestazioni poiché entrambe dovranno rivedere le modalità di emissione e registrazione fatture.
La procedura del reverse charge coinvolge i soli documenti emessi nei confronti di soggetti passivi IVA. La modifica introdotta è operativa da gennaio 2015. Oggetto della modifica della legge è il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/1972 che prevede una deroga al principio generale dell’IVA secondo il quale i soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili sono obbligati a versare l’imposta.
La deroga, adesso estesa alle imprese di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento edifici, comporta l’emissione di una fattura senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile ai sensi dell’art. 17 c. 6 del DPR 633/1972”.
Secondo questo meccanismo, l’azienda cliente dovrà integrare il documento ricevuto con l’indicazione dell’aliquota e relativa imposta, annotandolo sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento ovvero entro quindici giorni dal ricevimento) sia nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.
Restano fuori da questa nuova procedura i soggetti privi di Partita IVA e, quindi, privati e condomini. Per loro le regole di fatturazione non sono cambiate e, pertanto, si potrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di imposta.