Niente TARI per i capannoni industriali o artigianali dove si producono in via continuativa rifiuti speciali. E’ la precisazione del Ministero dell’Economia (risoluzione n. 2 del 9 dicembre 2014) che, di fatto, va a colmare un dubbio normativo che rischiava di far nascere contenziosi tra imprese e Comuni: non si può infatti ritenere corretta l’applicazione della tassa sui rifiuti alle superfici destinate alle attività produttive poiché su di esse grava già il costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti. Non sono soggette dunque alla TARI le superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali dove si formano rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”.
=> TARI: esenzione per imprese e rifiuti speciali
Applicando la tassa rifiuti a tali superfici, si andrebbe incontro ad una duplicazione di costi in quanto i produttori di rifiuti speciali, oltre a pagare la TARI, dovrebbero sostenere anche lo smaltimento in proprio dei rifiuti stessi. Pertanto, le superfici adibite in misura prevalente a lavorazioni industriali o artigianali non sono tassabili. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare locale. Il Comune – prosegue il Ministero – non ha infatti alcuno spazio decisionale in ordine al potere di assimilazione. Vanno escluse dalla tassazione anche le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ove siano asservite al ciclo produttivo. Affinché sia riconosciuta l’esenzione è però necessario che i produttori di rifiuti speciali forniscano idonea prova dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Questa interpretazione, secondo il Ministero, è in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2014 (147/2013), secondo la quale non sono soggette al pagamento TARI le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile non si calcola quella parte dove si formano questi rifiuti in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.