Il Bonus da 80 euro in busta paga viene reso strutturale dalla Legge di Stabilità, anche se diventa una detrazione, mentre prima era un credito d’imposta (IRPEF): in realtà, per il lavoratore non cambia nulla, sarà invece diverso l’adempimento per il sostituto d’imposta. La norma che rende definitivo l’aumento per i lavoratori dipendenti è contenuta nell’articolo 4 della Legge di Stabilità. Il bonus resta pari a 960 euro per chi ha uno stipendio fino a 24mila euro, mentre scende fra i 24 e 26mila euro, fino ad azzerarsi oltre questa soglia. Viene pagato direttamente in busta paga dall’azienda, ogni mese.
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E’ importante sottolineare che, ai fini del tetto massimo di reddito, non si calcola la quota maturanda del TFR. La stessa regole continuerà a valere anche dopo l’entrata in vigore della possibilità di anticipare il TFR in busta paga: la parte di liquidazione anticipata non si conta ai fini della determinazione del tetto di reddito per il avere diritto al bonus. Il reddito complessivo rilevante va considerato al netto dell’eventuale reddito dell’unità immobiliare adibita a prima casa. Fra le altre regole per il calcolo del reddito complessivo, ricordiamo che rilevano le eventuali somme da affitti con cedolare secca, mentre non si contano i premi di produttività.
Il sostituto d’imposta recupererà la somme versate a titolo di detrazione, attraverso compensazioni fiscali e, per l’eccedenza, dei contributi previdenziali. Il bonus, non costituendo retribuzione per il lavoratore (è uno sconto fiscale), non incide sul calcolo IRAP dei soggetti eroganti. L’importo del bonus è segnalato nel CUD, la certificazione unica del reddito dipendente. Per il resto, valgono tutte le regole già previste per il bonus 2014, contenute nell’articolo 1 del decreto legge 66/2014.