Avvio impresa con regime IVA per cassa

di Nicola Santangelo

30 Ottobre 2014 12:50

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Una delle scelte di fondamentale importanza al momento dell’avvio di una nuova attività commerciale è sicuramente quella del regime IVA. Il neo-imprenditore, infatti, deve adottare opportune decisioni in merito alla liquidazione dell’imposta, valutando se gli conviene di più optare per le regole ordinarie o quelle del regime per cassa. Di fatto, così come è possibile ottenere un vantaggio dal differimento del versamento IVA si può anche conseguirne uno svantaggio.

L’IVA per cassa, come disciplinato dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012, permette di differire il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla vendita al momento dell’incasso dei corrispettivi. Questa opzione è particolarmente appetibile soprattutto in questo periodo di crisi, poiché permette di versare l’imposta solo dopo aver effettivamente incassato la fattura.

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E’ evidente che in questo modo vengono limitati i rischi di liquidità dell’impresa nel versamento dell’imposta, a differenza del regime ordinario nel quale occorre provvedere al versamento dell’imposta anche se il corrispettivo non è ancora stato incassato.

Di contro, però, occorre fare i conti con il differimento della detrazione IVA sugli acquisti al momento del pagamento dei corrispettivi. Per chi avvia una nuova attività, l’accesso all’IVA per cassa è consentito solo se si prevede di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

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Accesso al regime IVA per cassa

La scelta è vincolante per tre anni salvo il superamento di tale soglia. Decorso il periodo di permanenza minima, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo. Resta salva la possibilità per il contribuente di revocarla.

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L’imprenditore che vuole optare per il regime per cassa deve indicare tale scelta barrando la casella relativa nel modello IVA. E’ necessario, inoltre, che in fattura venga inserita l’annotazione “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del Dl 83/2012”.

Riepilogando: l’IVA sulle vendite diviene esigibile dal giorno dell’incasso dell’importo della fattura oppure dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione mentre l’IVA sugli acquisti è detraibile soltanto dopo aver pagato i relativi corrispettivi oppure dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione. In presenza di incassi e pagamenti parziali, l’IVA diventa esigibile o detraibile proporzionalmente alle somme incassate o pagate.