La chiusura del bilancio permette all’impresa di tirare le somme e individuare l’utile o la perdita conseguita. La verità è che un bilancio non può considerarsi definitivamente chiuso fino a quando non avviene la sua approvazione. Questo perché tra la chiusura del bilancio e la sua approvazione possono verificarsi eventi talmente rilevanti da condizionare i valori da esporre. Stiamo parlando di fatti che modificano le condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano successivamente, fatti di competenza dell’esercizio successivo e fatti successivi che fanno venire meno il presupposto della continuità aziendale.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono quegli eventi che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio ovvero la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Se in tale periodo si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il prospetto di bilancio.
Il tema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio è ampiamente trattato dal principio contabile Oic 29 che, fra l’altro, detta le regole in merito ai cambiamenti dei principi contabili e ai cambiamenti di stime contabili e correzioni di errori. Fra questi fatti si evidenziano le seguenti fattispecie:
- fatti che modificano le condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano successivamente. Appartengono a questa casistica le cause legali che si definiscono dopo la chiusura dell’esercizio per un importo diverso da quello prevedibile, il fallimento di un importante debitore, la vendita di prodotti in magazzino a prezzi inferiori rispetto al costo, la determinazione di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per prestazioni relative all’esercizio chiuso, la scoperta di un errore o di una frode;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio successivo quali, ad esempio, la diminuzione nel valore di mercato di alcuni titoli nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, eventuali disastri dovuti a calamità, perdita derivante dalla variazione della parità di cambio;
- fatti successivi che fanno venire meno il presupposto della continuità aziendale.
Tutti i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio per i quali non sussiste l’obbligo di indicazione in bilancio devono essere adeguatamente illustrati in nota integrativa. Fra questi le operazioni straordinarie, le dismissioni di importanti attività, gli acquisti o le cessioni significative di aziende o rami d’azienda, gli aumenti di capitale.