Bilancio: competenza di costi e ricavi dell’esercizio

di Nicola Santangelo

30 Settembre 2014 12:00

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Ogni impresa suddivide la propria vita in periodi amministrativi denominati esercizi. Solitamente un esercizio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia non sono rari i casi in cui l’esercizio amministrativo non corrisponde con l’anno solare. Tipico esempio sono le società calcistiche o le società che gestiscono impianti in funzione per una parte dell’anno. La suddivisione in esercizi impone il rispetto del principio di competenza con il quale l’effetto delle operazioni e degli eventi è rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono verificati.

La determinazione dei risultati dell’esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e correlazione dei ricavi e dei costi relativi ad un esercizio. Al contribuente non è lasciato libero arbitrio della scelta del periodo cui imputare i componenti positivi e negativi del reddito. In tale ambito la legislazione è abbastanza chiara e individua il momento preciso in cui costi e ricavi devono essere rilevati in bilancio.

Il codice civile, ad esempio, stabilisce che nella redazione del bilancio si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti in bilancio sono soltanto quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio.

I ricavi si considerano conseguiti quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato o quando lo scambio è già avvenuto ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è solitamente rappresentato dalla spedizione dei beni ovvero quando i beni sono resi disponibili e sono fatturati. I costi vanno correlativi ai ricavi dell’esercizio. La correlazione si realizza per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi, per ripartizione dell’utilità e delle funzionalità su più esercizi o per imputazione diretta di un costo a conto economico dell’esercizio.