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Modello 730 integrativo fino al 25 ottobre 2014

di Nicola Santangelo

16 Settembre 2014 12:30

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C’è ancora tempo per presentare il 730 integrativo. I contribuenti che, dopo aver presentato il modello 730/2014 si sono accorti di aver commesso errori e omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito – senza influire sulla determinazione dell’imposta – possono presentare una dichiarazione integrativa.

Il modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre ad un CAF anche se l’assistenza è stata presentata da un sostituto d’imposta. Il Centro di Assistenza Fiscale rilascerà la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione; quindi provvederà a elaborare un nuovo prospetto di liquidazione e lo consegnerà all’assistito entro il 10 novembre unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Sempre entro il 10 novembre dovrà far pervenire al sostituto d’imposta il modello 730-4 integrativo affinché quest’ultimo possa effettuare il conguaglio con la retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Nella dichiarazione integrativa si dovrà barrare la casella “730 integrativo” nel frontespizio del modello, indicando il codice di riferimento:

  • codice 1 se l’integrazione o la rettifica comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
  • codice 2 se l’integrazione o la rettifica riguarda solo le informazioni relative al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In tal caso la dichiarazione deve essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio;
  • codice 3 se l’integrazione o la rettifica riguarda sia le informazioni relative al sostituto d’imposta sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta qualora dagli stessi scaturisca un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre deve applicare, sulle eventuali somme a debito, l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto. Per i pensionati a partire dal mese di settembre.