La revisione degli Oic 14, 18 e 22 da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità ha introdotto interessanti novità per i principi contabili cui vale la pena soffermarsi. Stiamo parlando di disponibilità liquide: nello specifico di cash pooling, ratei, risconti e conti d’ordine. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Cash pooling. Il cash pooling, richiamato dal principio contabile Oic 14, è la gestione accentrata della tesoreria per ottimizzare l’uso di risorse finanziare. Un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo tramite un conto corrente comune sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società. Le singole società registrano la liquidità nel conto corrente come un credito verso la società che amministra il cash pooling mentre i prelevamenti costituiscono un debito verso la stessa. Tali crediti e debiti sono classificati secondo le modalità previste dagli Oic 15 e Oic 19. L’Oic 14 precisa che le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell’attivo circolante, fatti salvi i casi nei quali la natura del vincolo è tale da indurre a considerarle immobilizzazioni.
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Ratei e risconti. In merito all’Oic 18 relativo ai ratei e ai risconti è stata eliminata l’indicazione di separata evidenza nella stato patrimoniale quando l’ammontare risulta essere di ammontare apprezzabile. Questo perché già l’articolo 2427 del Codice Civile prescrive l’indicazione nella nota integrativa della loro composizione. In caso di ratei e risconti pluriennali, ossia riferiti a due o più esercizi consecutivi, la nota integrativa deve evidenziare la ripartizione entro e oltre l’esercizio successivo e quella oltre i cinque anni. Non sono considerati ratei o risconti gli anticipi ricevuti o pagati in corso d’anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo.
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Conti d’ordine. Secondo l’Oic 22, le garanzie ricevute non sono iscritte nei conti d’ordine ma sono menzionate nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’articolo 2427 del Codice Civile.
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