Da giugno è obbligatoria la fattura elettronica nei confronti di un primo scaglione di pubbliche amministrazioni, novità è storica in quanto si abbandonano i metodi tradizionali per avviare un processo del tutto informatizzato. Le imprese inviare le fatture a un Sistema di Interscambio che provvede a smistare i documenti, eseguendo una prima serie di controlli preliminari.
Nel caso rilevi anche un solo dato errato, il Sistema di Interscambio blocca la trasmissione del documento e invia una notifica di scarto. Ed è proprio questa operazione che presenta interessanti spunti di riflessione sotto l’aspetto contabile.
La notifica di scarto può avvenire, ad esempio, quando l’emittente non ha inserito in fattura il codice univoco riferito all’ufficio della PA destinataria. La notifica rende, di fatto, la fattura non fiscalmente emessa. Si considera tale, infatti, solo all’atto della sua consegna, spedizione o trasmissione o messa a disposizione dal cessionario o committente.
In questo modo ci si trova di fronte a un rilevante problema in quanto l’impresa ha intanto emesso il documento contabile e ne ha, con molta probabilità, effettuato le registrazioni nei partitari e registri IVA. Di contro, la Pubblica Amministrazione non ha ricevuto e non riceverà mai quella fattura in quanto errata fin dall’origine.
A queste condizioni, quindi, l’impresa ha emesso e registrato una fattura considerata non emessa ai fini fiscali. Dovrà pertanto emettere nuova fattura corretta eliminando l’errore che ne aveva bloccato l’invio e annullare la fattura che risulta fiscalmente non emessa ma già annotata. Per fare questo potrà effettuare un’annotazione nel registro IVA a storno della precedente o emettere una nota di credito (da non trasmettere, in quanto valida solo per fini interni).
Cosa succede se invece i controlli sono superati e l’emittente riceve una ricevuta di consegna per l’inoltro positivo ma una notifica di mancata consegna per cause non imputabili al Sistema?. In quest’ultimo caso, la fattura elettronica può considerarsi fiscalmente emessa in quanto tale notifica è sufficiente a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte del Sistema di Interscambio.