Il reverse charge, per contrastare evasione ed elusione fiscale, stabilisce il trasferimento – in deroga alla disciplina generale prevista dal DPR 633/1972 – dal cedente di beni e servizi all’acquirente di una serie di obblighi ai fini Iva.
La mancata applicazione dell’inversione contabile comporta l’applicazione di sanzioni. Tale meccanismo, previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, è stato infatti recepito dagli Stati Membri della UE con specifiche normative.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha modificato il trattamento sanzionatorio delle violazioni inerenti le operazioni soggette al regime del reverse charge. In particolare la riforma è intervenuta modificando il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997 e introducendo i nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
In dettaglio:
- il comma 9-bis disciplina l’ipotesi in cui il cessionario/committente non esegua gli adempimenti relativi al meccanismo di inversione contabile;
- i commi 9-bis.1 e 9-bis.2 riguardano le ipotesi di erroneo assolvimento dell’IVA sia da parte del cedente/prestatore e sia del cessionario/committente;
- il comma 9-bis.3 disciplina le ipotesi di erronea applicazione del regime IVA di inversione contabile (o reverse charge) in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.
Il cessionario/committente che non provvede ai relativi adempimenti posti a suo carico dalla disciplina sul reverse charge è punito con una sanzione compresa tra 500 e 20.000 euro. Tuttavia, laddove l’operazione non risulti dalle scritture contabili, la sanzione è elevata ad una misura variabile tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Nel caso di operazioni soggette a reverse charge in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore anziché dal cessionario/committente è prevista una sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro a carico del cessionario/committente con coobbligazione solidale del cedente prestatore.
La sanzione si applica anche nel caso inverso: in presenza di operazioni a regime ordinario è stato erroneamente applicato il reverse charge. Il tal caso il soggetto sanzionato è il cedente/prestatore che ha emesso fattura senza indicazione dell’imposta, con coobbligazione solidale del cessionario/committente.
È prevista a carico del cessionario/committente una sanzione proporzionale, compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.