Si avvicina la scadenza 2020 per la trasmissione al Fisco della dichiarazione dei redditi tramite 730, in formato cartaceo o tramite modello precompilato: la data ultima quest’anno è il 30 settembre, in considerazione dell’emergenza Covid che ha reso difficoltosa la raccolta dei dati necessari. Per non incorrere in sanzioni né rischiare di perdere il diritto ad eventuali detrazioni e deduzioni, i contribuenti possono anche accettare senza modifiche il proprio prospetto (evitando così possibili controlli), oppure procedere con modifiche e integrazioni.
Questo può essere effettuato in autonomia, accedendo con le proprie credenziali alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, rivolgendosi a CAF e professionisti che, su delega, provvederanno a integrare i dati del modello online. L’accesso è consentito anche tramite Smart card/CNS, tramite il portale dell’INPS per i soggetti in possesso del PIN dispositivo oppure utilizzando SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale.
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Scadenza 730 precompilato
Il modello precompilato 730 è a disposizione dei contribuenti dallo scorso 5 maggio sul portale specifico dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata, mentre a disposizione di tutti, in chiaro, ci sono come sempre le pagine informative con le indicazioni. Per chi non ha ancora provveduto ad inviare il modello, ricordiamo che è possibile:
- modificare e inviare il 730 precompilato (termine ultimo: il 30 settembre);
- inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 e Redditi correttivo, per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato (termine ultimo: 30 novembre).
Tra le altre scadenze del 730/2020 ci sono da ricordare:
- 30 settembre ultimo giorno per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore.
- 26 ottobre per la presentazione del 730 integrativo al CAF o professionista abilitato (operazione è possibile solo se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata);
- 10 novembre per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2;
Novità del 730 precompilato
Nella nuova versione del modello 730 sono presenti nuovi dati precompilati relativi a:
- spese sanitarie sostenute presso dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, podologi, biologi e tecnici ortopedici;
- contributi lavoratori domestici tramite il Libretto Famiglia;
- compensi per l’attività libero professionale intramuraria (ALPI) svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
A questi si aggiungono i dati relativi al reddito presenti nella certificazione unica.
Tra le altre novità per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019:
- per gli eredi la possibilità di utilizzare il modello 730 per indicare i redditi del defunto per l’anno d’imposta fino al 23 luglio 2020.Di seguito tutte le altre novità, riassunte nelle istruzioni di compilazione del modello;
- per i figli fino a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è pari a 4.000 euro;
- spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese detraibili è di 800 euro;
- infrastrutture di ricarica: la spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (massimo 3mila euro), può essere detratta per il 50% in 10 rate annuali di pari importo;
- impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30%, ridotta al 10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali redditi, se percepiti da sportivi professionisti, vi concorrono nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento pari allo 0,5% della base imponibile (con le modalità individuate con apposito DPCM);
- comparto sicurezza e difesa: al personale di Forze di polizia e Forze armate, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio (compresa indennità fissa e continuativa) una riduzione IRPEF e relative addizionali;
- riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere di riscatto per anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50%, in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e successivi.
=> Contributi riscatto laurea, detrazione o deduzione
- Sport bonus: riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Il credito d’imposta del 65% sulle somme erogate in favore di enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
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bonifica ambientale: credito d’imposta del 65% (nei limiti del 20% del reddito imponibile) in tre quote annuali di pari importo, per erogazioni liberali destinate a interventi su edifici e terreni pubblici (sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari) ai fini della bonifica ambientale – compresa rimozione amianto – della
prevenzione e dl risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica; - 8 per mille IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’IRPEF indicando una finalità tra cinque opzioni.