Termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore più lunghi grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 5 del Dl 22/10/2016, n. 193 ai commi 8 e 8-bis del DPR 322/1998 e all’articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Coinvolte dal processo di modifica sono le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, per le quali è possibile presentare la dichiarazione a favore anche oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, nonché la dichiarazione annuale Iva, la cui integrazione può avvenire entro il periodo di imposta successivo.
Dichiarazione dei redditi, Irap e sostituti d’imposta
Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Cambia, quindi, il modello di dichiarazione dei redditi 2017 e Irap. Le bozze recentemente pubblicate dall’Agenzia delle Entrate contengono già le novità. In particolare nel riquadro Tipo di dichiarazione del frontespizio è stata eliminata la casella Dichiarazione integrativa a favore, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore.
Spesometro e Comunicazioni IVA nel 2017
Dichiarazioni IVA
Le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o utilizzato in compensazione, ovvero, a condizione che ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.