Torna la voluntary disclosure ossia la procedura di collaborazione volontaria, introdotta dal DL 167 del 28 giugno 1990 come modificato dall’articolo 1, comma 1 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, finalizzata a fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’articolo 7 del DL 193/2016, infatti, riapre i termini fino al prossimo 31 luglio 2017.
Decreto fiscale: gli emendamenti approvati
Con l’introduzione del nuovo articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 ad opera dell’articolo 7 del DL 193/2016 sono stati riaperti i termini della voluntary disclosure all’interno di una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 luglio 2017 (con possibilità di integrare l’istanza entro il 30 settembre 2017).
La novella legislativa trova applicazione sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Possono presentare l’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche i soggetti che hanno presentato domanda nella precedente voluntary disclosure per le attività detenute in Italia.
Alla stessa maniera possono presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale i soggetti che si sono già avvalsi della voluntary disclosure internazionale.
Voluntary disclosure 2017, cosa cambia
L’adesione alla voluntary disclosure garantisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura. Il contribuente che intende aderire alla voluntary disclosure dovrà provvedere a versare spontaneamente in soluzione unica entro il 30 settembre 2017 quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento può, comunque, essere ripartito fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo. In ogni caso il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 30 settembre 2017.
La procedura di voluntary disclosure permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
La voluntary disclosure non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie connesse alla procedura.