Anno ricco di novità sul fronte della riscossione, dell’accertamento e pagamento delle cartelle. Il DL 193/2016, infatti, è intervenuto in maniera efficace stabilendo lo scioglimento di Equitalia (con contestuale trasferimento di tutte le attività al nuovo ente chiamato Agenzia delle Entrate – Riscossione) e introducendo importanti modifiche in tema di riscossione nonché in merito alle modalità di notifica di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.
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Scioglimento Equitalia
A partire dal 1° luglio 2017 è previsto lo scioglimento di Equitalia. L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale e attribuito all’Agenzia delle Entrate attraverso un ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia delle entrate denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Con un emendamento approvato in Commissione alla Camera è previsto che il nuovo ente potrà svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società ad esse partecipate. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo.
Potenziamento riscossione
L’articolo 3 del DL 193/2016 autorizza il nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione ad utilizzare le banche dati alle quali accede in base a specifiche disposizioni di legge anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. In particolare, il secondo comma inserisce il nuovo comma 2-ter all’art. 72-ter del DPR 602/1973 in base al quale l’Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.
Notifica avvisi di accertamento
La notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti alle imprese individuali, società e professionisti può essere effettuata tramite posta elettronica certificata. E’ quanto disposto dai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 7-quater del DL 193/2016. L’indirizzo di notifica è quello risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC. I soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC possono scegliere di ricevere la notifica degli avvisi attraverso posta elettronica certificata facendone richiesta all’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento sarà valido a partire dal 1° luglio 2017. Per tutti gli atti da notificare entro tale data rimane valida la disciplina previgente.
Notifica cartelle di pagamento
I commi da 9 a 13 dell’articolo 7-quater del DL 193/2016, nel modificare l’articolo 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973, dispongono che la notifica delle cartelle di pagamento avvenga all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. I soggetti non obbligati alla tenuta di un indirizzo PEC possono chiedere che la notifica dell’atto avvenga nell’indirizzo indicato al momento della richiesta. Le cartelle dei soggetti che hanno chiesto la notifica via PEC saranno rinnovate mediante invio di posta elettronica certificata e i termini di impugnazione decorrono dalla data di rinnovo della notifica.