L’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato volto a consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri. Si tratta, in pratica, di una disciplina fiscale di favore che opera in caso di assegnazione di beni ai soci e che prevede l’applicazione di una tassazione agevolata dell’8% ovvero del 10,5%. L’agevolazione è a carattere temporaneo. Massima attenzione, quindi, a scadenze e condizioni.
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Il regime fiscale di favore previsto dalla legge numero 208 del 2015 prevede interessanti agevolazioni in caso di cessione ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri. La stessa normativa individua come beni immobili agevolati quelli diversi dei beni strumentali per destinazione ovvero diversi dai beni utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa mentre, per beni mobili iscritti nei pubblici registri, intende quelli non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
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L’agevolazione prevista dalla normativa consente alle imprese di assegnare o cedere beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP in luogo dell’imposizione ordinaria. Nello specifico, l’imposta sostitutiva si applica sulla base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota è stata fissata nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione dei beni.
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In tale ambito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016 ha avuto un intervento chiarificatore stabilendo che il pagamento dell’imposta sostitutiva risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. Da tenere bene a mente scadenze e condizioni: le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le S.r.l., le S.p.A. e le società in accomandita per azioni che entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono i suddetti beni mobili o immobili possono godere dell’agevolazione a condizione che tutti i soci siano stati iscritti nel libro soci alla data dello scorso 30 settembre ovvero che siano stati iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le altre scadenze da segnare in agenda sono quelle del 30 novembre 2016 e del 16 giugno 2017, momento in cui vanno versati rispettivamente il 60% dell’imposta sostitutiva e la restante parte.