Pagamento somme dovute a seguito controllo: chiarimenti delle Entrate

di Nicola Santangelo

3 Maggio 2016 15:00

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L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 17 dello scorso 29 aprile per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo effettuata dalla stessa. In effetti il decreto legislativo 159 del 2015 ha apportato diverse semplificazioni delle norme in materia di riscossione. Fra queste anche la comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale delle dichiarazioni, degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza o in adesione. Vediamo, in una breve sintesi, di cosa si tratta.

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Pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti

Secondo le modifiche apportate dal decreto 159/2015, il contribuente può dilazionare fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme dovute di ammontare inferiore o pari a 50.000 euro. Per somme eccedenti tale limite, il numero massimo di rate trimestrali di pari importo è rimasto fermo a 20. L’importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle rate successive è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima si calcolano interessi dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Pagamenti a seguito di accertamenti con adesione

Ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Se le somme sono superiori a 50.000 euro, il numero massimo delle rate trimestrali è pari a 16, contro le 12 della normativa previgente. Per importi inferiori o uguali a tale soglia, il numero massimo delle rate trimestrali rimane pari a 8. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima vanno calcolati interessi a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

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Pagamenti a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione

Il contribuente che rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione ovvero a formulare istanza di accertamento con adesione ha diritto, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997, alla riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate. Ciò a condizione che provveda al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. L’agevolazione, con le modifiche introdotte dal Decreto 159/2015 è esteso anche a:

  • avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di infedele dichiarazione;
  • avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa dichiarazione;
  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore;
  • avviso di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo;
  • avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa e piccola proprietà contadina.