Deducibilità degli ammortamenti maggiorata del 40% al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali. E’ quanto prevede il disegno di Legge di Stabilità per il periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. In sintesi, imprese e professionisti potranno dedurre ai fini fiscali l’ammortamento con una aliquota maggiorata del 40% rispetto a quella imputata a conto economico.
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L’articolo 7 del disegno di Legge di Stabilità introduce un maxi ammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali di imprese e professionisti. Una maggiorazione, quindi, della percentuale di ammortamento deducibile fiscalmente ai fini IRES e IRAP. Rientrano nell’agevolazione anche i canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione è riferita esclusivamente ai beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo di tempo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Rimangono esclusi, in linea di massima, i beni immateriali, i beni immobili e i beni materiali ammortizzabili per i quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%.
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Sotto l’aspetto contabile, il nuovo maxi ammortamento non introduce nessun cambiamento e, pertanto, per l’individuazione dell’aliquota di ammortamento occorre sempre far riferimento al DM 31/12/1988. Questo vuol dire che un cespite per il quale è previsto l’ammortamento al 20%, continua ad essere ammortizzato per i successivi cinque anni a quote costanti. Ciò che, invece, dovrà essere moddificato è il riflesso che questo avrà ai fini fiscali. La maggiorazione, infatti, è fruita direttamente tramite il modello Unico mantenendo, comunque, la durata del periodo di ammortamento. Quindi, ipotizzando l’acquisto di un bene del valore di 10.000 euro ammortizzato in cinque anni ad aliquota del 20%, avremo la seguente situazione:
Anno | Valore residuo | Ammortamento contabile | Ammortamento extracontabile |
---|---|---|---|
I | 10.000 | 2.000 | 800 |
II | 8.000 | 2.000 | 800 |
III | 6.000 | 2.000 | 800 |
IV | 4.000 | 2.000 | 800 |
V | 2.000 | 2.000 | 800 |
TOTALE | 10.000 | 4.000 |
Alla fine del quinto anno il cespite risulterà interamente ammortizzato (10.000 euro). L’ammortamento complessivo, invece, sarà pari a 14.000 euro che equivale al 140% del costo storico del bene. Attenzione, però. L’articolo 8 del disegno di Legge di Stabilità stabilisce che ai fini della determinazione degli acconti d’imposta per il 2015 e il 20116, non si deve tenere conto della deduzione maggiorata.