A partire dal 2017 gli scontrini e le ricevute fiscali potrebbe diventare un ricordo lontano. E’ quasi pronto il progetto che prevede la loro sostituzione in alternativa ad un invio telematico dei dati. Le imprese che opteranno per tale sistema, pertanto, saranno esonerate dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali a condizione che trasmettano i corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
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Nei prossimi anni tutte le imprese che operano con i consumatori finali potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Questa non è una novità in assoluto in quanto è una procedura finora riservata agli esercizi della grande distribuzione organizzata. La novità è, invece, che dal 2017 non sussisterà più, per tutte le imprese, l’obbligo del rilascio della certificazione fiscale al momento dell’ultimazione dell’operazione. Resta confermato l’obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente. La procedura, tuttavia, non sarà obbligatoria ma sarà semplicemente una scelta che potranno fare le imprese. Sarà sufficiente dotarsi di apparecchi idonei alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. A prevederlo è l’articolo 2 dell’ultima versione dello schema di decreto legislativo in materia di fatturazione elettronica e adempimenti telematici, approvato a metà luglio. L’opzione esercitata dalle imprese durerà cinque anni e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente di quinquennio in quinquennio.
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Sarà, invece, obbligatoria la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per le imprese che effettuano cessione di beni tramite distributori automatici. Da precisare che sia la memorizzazione che la trasmissione dei corrispettivi dovranno avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi gli strumenti che consentono i pagamenti con carte elettroniche. L’Agenzia delle Entrate prossimamente presenterà un provvedimento nel quale saranno definite le caratteristiche degli apparecchi idonei. Ai soggetti che esercitano l’opzione e a coloro che erogano beni tramite distributori automatici saranno comminate sanzioni in caso di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi ovvero di mancata e infedele trasmissione.