L’articolo 31 del Decreto n. 175 del 21 novembre 2014 ha esteso la portata applicativa dell’articolo 26, secondo comma, del DPR 633/1972 disciplinante le note di variazione. Ci si riferisce, in pratica, alle note che cedenti e prestatori hanno facoltà di emettere quando l’imponibile o l’imposta di un’operazione già registrata si riduce in conseguenza di eventi patologici quali dichiarazioni di nullità, revoca, risoluzione, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttifere ovvero in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
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Con la normativa previgente la nota di variazione non poteva essere emessa oltre l’anno dalla data di effettuazione dell’operazione, secondo quanto disposto dall’articolo 26, terzo comma, del DPR 633/1972. Con le modifiche introdotte, invece, le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali, salvo il termine per esercitare il diritto di detrazione, a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del Regio decreto numero 267 del 16 marzo 1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto numero 267 del 16 marzo 1942, pubblicato nel Registro delle Imprese. In definitiva, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente ridotte per effetto dell’omologazione, potrà recuperare l’IVA originariamente versata all’erario al momento di effettuazione della fornitura anche oltre il termine dell’operazione originaria.