Al via l'appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Sono parecchi gli adempimenti che terranno impegnati i contribuenti almeno fino al prossimo mese di settembre.
Approfondiamo le tematiche relative a Unico 2013, dalle novità del modello alle scadenze fiscali.
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Scadenze fiscali di Unico 2013
E' bene tenere bene a mente che la trasmissione del modello Unico 2013 deve avvenire entro il prossimo 30 settembre mentre le imposte a saldo e relative al primo acconto devono essere versate entro il 16 giugno 2013. Tuttavia è possibile rinviare il versamento al 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%.
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Redditi dominicali, agrari, fondiari e di fabbricati di interesse storico o artistico
Sul reddito dominicale dei terreni nonché sui redditi dei fabbricati non locati compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista non sono più dovute l'Irpef e le relative addizionali poiché sostituite dall'Imu. Il reddito agrario continua, invece, ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.
L'ammontare dei redditi fondiari non imponibili deve essere riportato nel rigo RN50.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura del 50%.
Per quanto riguarda il calcolo dell'acconto Irpef per l'anno 2013 occorre tenere conto che i redditi dominicali e agrari devono essere rivalutati del 15% ovvero del 5% in caso di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
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Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera
I redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, devono essere evidenziati indicando il codice “4” nella colonna “tipologia reddito” dei righi RC1/RC3. Nella colonna reddito deve essere indicato l'ammontare dei redditi percepiti comprensivo della quota esente. Quest'ultima deve essere indicata nella colonna 1 del rigo RC5.
Spese per interventi di recupero edilizio
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione i contribuenti che possiedono fabbricati abitativi anche rurali. L'agevolazione consiste nella detrazione del 36% per le spese effettuate fino al 26 giugno 2012 fino ad un ammontare massimo di 48.000 euro.
Le spese relative a interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 26 giugno 2012 scontano una detrazione del 50% nel limite di spesa di euro 96.000. Tale maggiorazione vale fino al 30 giugno 2013. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. L'importo detraibile deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011 da contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
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Contributi Ssn
I contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo per la parte eccedente 40 euro.
=> Leggi: Assicurazione auto, stop alla deduzione del contributo Ssn
Beni ai soci
Da quest'anno deve essere indicato nel rigo RL10 il reddito diverso corrispondente al valore normale dell'utilizzo dei beni di proprietà della società utilizzati dai soci o dai loro familiari. L'obbligo è rivolto alle società diverse dalle società semplici.