Società  in perdita: obblighi per amministratori

di Nicola Santangelo

21 Marzo 2013 14:00

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Questo è il periodo in cui le aziende predispongono la chiusura dei conti, presentano il bilancio e prendono atto del conseguimento dell'utile o della perdita.

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Qualora il risultato economico dovesse risultare negativo, gli amministratori dell'azienda dovranno attivarsi per portare a termine alcune procedure amministrative obbligatorie, come previsto dall'attuale normativa civilistica e fiscale.

Patrimonio netto
Gli amministratori devono verificare che, a causa di perdite accumulate, la società  non si trovi in condizione di patrimonio netto incapiente, o comunque al di sotto dei limiti di legge.
Se la perdita supera un terzo del capitale scatta l'obbligo informativo a carico degli amministratori e la convocazione senza indugio dei soci per gli opportuni provvedimenti.
E' consentito, tuttavia, rinviare la copertura o la riduzione del capitale all'esercizio successivo.

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Ricapitalizzazione o scioglimento società 
Qualora la perdita, oltre ad incidere per più di un terzo, porta il capitale sotto la soglia legale si deve immediatamente procedere alla ricapitalizzazione ovvero a sciogliere la società  secondo quanto disposto dall'articolo 2447 del Codice Civile. La perdita da prendere in considerazione, comunque, è quella che eccede le riserve presenti in bilancio.

Continuità  aziendale
Gli amministratori della società  in perdita devono valutare attentamente la sussistenza del requisito della continuità  aziendale, elemento indispensabile per redigere il bilancio secondo quanto disposto dal Codice Civile.
Affinché possa sussistere il requisito della continuità  è necessario che l'azienda sia in possesso dei presupposti per il funzionamento almeno per i prossimi dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Elementi che fanno dubitare dell'esistenza del requisito della continuità  sono, ad esempio, i prestiti prossimi alla scadenza per i quali non sussistono prospettive concrete di rinnovo o di rimborso oppure il mancato rinnovo di fidi bancari ovvero la mancata ristrutturazione del debito.