I contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili da IRES e IRPEF, e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre, devono darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo, indicando l'ammontare di quanto pagato nel 2012: il mancato adempimento può comportare l'applicazione di multe pecuniarie.
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L’obbligo scaturisce dal provvedimento del 6 maggio 2009: i soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto spese agevolate ai fini della detrazione del 55% e che quest'anno proseguono lavori già iniziati sono tenuti all'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
La scadenza per l'invio della comunicazione alle Entrate è relativa a lavori per risparmio energetico degli edifici effettuati tra il 2012 e il 2013, per i quali sono stati effettuati pagamenti nel 2012. Il mancato invio non comporta la decadenza dell'agevolazione ma bensì l'applicazione di sanzioni che variano da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
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L'omessa trasmissione non può essere sanata con la remissione in bonis introdotta dall'articolo 2 del Dl 16/2012 in quanto con questo istituto fa riferimento solo agli adempimenti e alle comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali. Restano, pertanto, escluse le omissioni che assumono natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni e non la perdita del beneficio.
Al fine dell'individuazione delle spese è opportuno specificare che per i lavoratori autonomi e i privati vale il principio di cassa (la spesa è sostenuta al momento del pagamento tramite bonifico bancario) mentre per le imprese vale quello di competenza.
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Pertanto: se i lavori sono stati completati entro il 31 dicembre dello scorso anno ma il pagamento è avvenuto quest'anno, la comunicazione non deve essere inviata; se l'anno scorso è stato pagato solo un acconto occorre invece comunicare i dati del pagamento avvenuto.
La comunicazione non deve essere presentata nel caso in cui l'anno scorso è stato versato un acconto ma i lavori sono effettivamente cominciati quest'anno.
L'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.