Nel lavoro interinale l'impresa utilizza la forza lavoro di un soggetto che formalmente risulta essere alle dipendente di terzi. Si tratta, quindi, di un rapporto triangolare dove un'impresa fornitrice mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice un lavoratore interinale per far fronte a specifiche esigenze produttive.
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Il contratto stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice è un tipico contratto di fornitura di natura commerciale, mentre quello che si instaura tra impresa fornitrice e lavoratore è un contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato o indeterminato di natura giuslavoristica.
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Sebbene i lavoratori abbiano rapporti contrattuali solo con l'impresa fornitrice – la quale rilascerà regolare busta paga, provvederà a versare gli oneri retributivi e contributivi e ad applicare eventuali sanzioni disciplinari applicabili – dovranno svolgere la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. In caso di inadempimento da parte dell'impresa fornitrice, gli oneri retributivi, contributivi e tributari devono essere versati dall'impresa utilizzatrice.
L'attività di intermediazione nel mercato del lavoro è svolta da soggetti privati ed è disciplinata dagli articolo da 4 a 7 del Dlgs 276/2003. Sotto il profilo contabile l'impresa utilizzatrice dovrà suddividere i costi in due componenti:
- costi retributivi e contributivi da classificare tra i costi del personale;
- costi per la prestazione svolta dall'azienda interinale da classificare fra i costi per servizi.
I costi corrispondenti al rimborso del costo dei dipendenti interinali è indeducibile ai fini Irap; il ricarico dell'impresa fornitrice è, invece, deducibile.
L'impresa fornitrice dovrà classificare i costi sostenuti nel rapporto con il lavoratore come costi per servizi mentre i ricavi conseguiti dall'impresa utilizzatrice saranno classificati fra ricavi delle vendite e delle prestazioni. In sede di fatturazione delle prestazioni l'impresa fornitrice dovrà dividere l'importo in 2 parti: la prima pari al rimborso degli oneri retributivi e contributivi (esclusa da Iva); la seconda pari al margine (Iva ad aliquota ordinaria). Il ricavo relativo al personale concesso non è tassabile ai fini Irap solo per la quota corrispondente al costo del lavoro mentre è soggetto solo il ricarico.