Il codice civile prevede che gli impianti dati in affitto o in usufrutto vengano mantenuti in efficienza: l’usufruttuario, a meno che il contratto non preveda il contrario, è tenuto a pagare un risarcimento per il relativo deterioramento, al termine del contratto. Per approfondimenti: Aspetti civilistici dell'affitto di azienda
Per il locatario, quindi, sorge l'esigenza di dover accantonare annualmente una quota in uno specifico fondo di reintegro.
Sotto il profilo contabile le registrazioni del locatario sono le seguenti:
Dare | Avere | |
Ammortamento | 1.000,00 | |
Fondo reintegrazione beni strumentali | 1.000,00 |
Alla fine del contratto l'affittuario dovrà provvedere al risarcimento. In contabilità avremo la seguente registrazione:
Dare | Avere | |
Fondo reintegrazione beni strumentali | 4.000,00 | |
Banca c/c | 4.000,00 |
Qualora l'importo del risarcimento fosse superiore a quello accantonato, la quota eccedente si configura come sopravvenienze passive. Diversamente, se inferiore, si provvederà alla registrazione di sopravvenienze attive.
L'affittuario, al momento della stipula, continuerà a tenere in bilancio i beni ma ne sospenderà l'ammortamento. Al termine del contratto dovrà riportare in contabilità l'ammortamento effettuato dall'affittuario:
Dare | Avere | |
Banca c/c | 4.000,00 | |
Fondo ammortamento impianti | 4.000,00 |
Nel caso in cui l'importo del risarcimento dovesse risultare superiore al valore ammortizzabile si dovrà rilevare una sopravvenienza passiva. Viceversa, la differenza costituirà una sopravvenienza passiva.
La deducibilità delle quote di accantonamento si determina:
- facendo riferimento al costo originario dei beni (quel che risulta dalla contabilità del concedente);
- fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato;
- se il concedente non ha regolarmente tenuto il registro dei beni ammortizzabili si considerano già dedotte per il 50% le quote di ammortamento relative al periodo già decorso;
- utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza del concedente.
Nel caso di inizio dell'affitto nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti devono essere ragguagliati al tempo di utilizzo di entrambi i contraenti.