La normativa dell'Iva stabilisce che l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. Questi dovranno provvedere a versarla all'Erario, nei tempi e nei modi stabiliti dall'attuale legislazione, cumulativamente a tutte le operazioni effettuate e al netto delle detrazioni. Ma ci sono casi in cui a tale principio generale sopraggiungono importanti eccezioni. E' il caso del reverse charge.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Come disposto dall'articolo 17 del DPR 633/1972, è prevista l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge che prevede l'obbligo per il cessionario o committente di rendersi debitore di imposta e di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa Iva. In tale ambito si dovrà emettere autofattura in unica copia con addebito dell'Iva ovvero con l'indicazione della norma di esenzione o non imponibilità .
L'autofattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione o, comunque, entro il giorno in cui l'operazione si considera effettuata e deve contenere, oltre alle informazioni obbligatorie per le fatture in genere, il riferimento alla norma che dispone l'inversione contabile (art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/1972).
In caso di corrispettivi in valuta estera il cambio da adottare nella determinazione della base imponibile corrisponde a quello del giorno in cui l'operazione si considera effettuata o, in mancanza, a quello del giorno antecedente più prossimo.
Sotto il profilo contabile le autofatture sono soggette a doppia registrazione. Devono, infatti, essere riportate nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall'emissione al fine di assolvere l'Iva a debito e nel registro delle fatture di acquisto anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Sul registro delle fatture emesse dovrà essere indicata la denominazione del cedente o prestatore non residente al posto di quella del cessionario. Le autofatture dovranno ricevere un numero di protocollo in entrata, in base all'ordine progressivo delle fatture ricevute.
In questo modo l'imposta, benché non dia luogo a versamenti per effetto della detrazione stessa, risulta essere assolta in Italia.