L’ABC dell’IVA sulle prestazioni di servizio con l’estero

di Nicola Santangelo

18 Luglio 2012 12:40

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Per garantire la circolazione di merci e servizi in condizioni di libera concorrenza all’interno del mercato comunitario vige una specifica normativa europea sull’IVA recepita a livello nazionale da ogni Paese.

Una serie di norme che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, hanno dato avvio al cosiddetto VAT Package.

Le norme cui si fa riferimento sono:

  • Direttiva 2008/8/CE 12 febbraio 2008 – nuovi criteri in materia di territorialità  delle prestazioni di servizi;
  • Direttiva 2008/9/CE 12 febbraio 2008 in sostituzione alla direttiva 79/1072/CEE 6 dicembre 1979 – nuova procedura per il rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso;
  • Direttiva 2008/117/CE 16 dicembre 2008 che modifica la Direttiva 2006/112 – lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni intra-comunitarie.

L’IVA si applica sulle operazioni che soddisfano congiuntamente i requisiti: oggettivo (cessione di beni e prestazioni di servizi); soggettivo (operazioni effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni); territoriale (operazioni effettuate nel territorio dello Stato).

Per il requisito oggettivo e limitatamente alle prestazioni di servizi è bene precisare che:

  • i servizi resi nei confronti di soggetti passivi sono tassati nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente;
  • i servizi resi nei confronti di soggetti privati sono tassati nel luogo in cui è stabilito il soggetto prestatore.

Gli enti non commerciali che svolgono anche attività  commerciali ovvero che risultano identificati agli effetti dell'Iva sono considerati soggetti passivi quando acquistano servizi. Le persone fisiche che esercitano attività  d'impresa, arte o professione non sono considerati soggetti passivi se effettuano acquisti di servizi per l'utilizzo personale al di fuori dell'attività  esercitata.

I soggetti stabiliti in Italia che rendono prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti in Paesi membri devono emettere regolare fattura con indicazione che trattasi di “operazione non soggetta a Iva art. 7-ter del DPR 633/1972”. L'emissione della fattura è propedeutica all'inserimento dell'operazione nell'elenco riepilogativo Intrastat delle prestazioni di servizio rese in ambito comunitario.