La tassazione dei redditi finanziari è stata recentemente rivista e ampiamente modificata dal decreto n. 138 del 13 agosto 2011, con cui si è dato avvio all'unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie: nello specifico, è stata individuata una aliquota fissa del 20% che va a sostituire le due precedenti del 12,50% e del 27%.
L'intervento normativo (manovra finanziaria bis 2011) ha specificato che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui agli articoli 44 e 67 comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, sono stabilite nella misura del 20%.
Nello specifico i citati articoli fanno riferimento, tra l'altro, anche a:
- interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari, dei titoli diversi dalle azioni e dei certificati di massa;
- compensi per prestazioni di fideiussione o di altre garanzie;
- utili derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires;
- utili derivanti da associazioni in partecipazione dei contratti indicati nell'articolo 2554 del codice civile;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società ovvero cessione di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetari.
Resta inteso che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria quelli conseguiti, fra l'altro, da persone fisiche residenti purché il reddito non sia conseguito nell'attività di impresa, arte o professione o in qualità di lavoratore dipendente; dalle società semplici se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuato nell'esercizio di impresa commerciale; delle persone fisiche non residenti.
Non si applica l'aliquota del 20% alle obbligazioni e ai titoli pubblici italiani ed equiparati fra cui anche i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (aliquota del 12,50%), ai titoli obbligazionari emessi da Stati white listed (aliquota del 12,50%) di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis comma 1 del TUIR; ai titoli di risparmio per l'economia meridionale (aliquota del 5%) ossia agli strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a 18 mesi che possono essere emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.