L'Imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel nostro ordinamento con il DPR 633 del 26 ottobre 1972: il sistema impositivo dell'IVA è basato sulla rivalsa e sul diritto di detrazione, incide sui soggetti che producono valore aggiunto e si ripercuote sul consumatore finale il quale dovrà corrispondere, oltre al mero prezzo del bene, una percentuale in più a titolo di imposta.
La caratteristica dell’IVA di gravare sul reale valore aggiunto – ossia sulla ricchezza che il cedente o il prestatore trasmette alla propria attività – è di abbattersi sul consumatore finale, cosa che dà origine a due categorie di contribuenti:
- i soggetti passivi d'imposta di diritto, ossia produttori o commercianti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio dell'impresa o nell'ambito di un'attività di lavoro autonomo;
- i soggetti passivi d'imposta di fatto, ossia consumatori finali che acquistano il bene o il servizio e non lo trasferiscono ad altri soggetti.
Attualmente le operazioni possono essere classificate in base alle seguenti categorie:
- imponibili (con aliquota del 4%, del 10% e del 21%),
- non imponibili (ad esempio le operazioni con l'estero),
- esenti (operazioni con finalità sociali, culturali o economiche),
- fuori campo (operazioni caratterizzate dalla mancanza del presupposto soggettivo o territoriale).
Affinché si configuri un'operazione imponibile è necessario che si realizzi una cessione di beni o una prestazione di servizi in cui avviene il trasferimento del bene o la prestazione del servizio a titolo oneroso ovvero il trasferimento di un diritto reale di godimento sui beni.
Tipicamente la cessione dei beni avviene con la vendita ovvero con un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Con il termine “titolo oneroso” si intende il pagamento di un prezzo in denaro o la controprestazione in natura (come ad esempio le permute).