Attenzione al principio di inerenza in caso di spese di pubblicità sostenute da una società pubblicizzante per conto di un'altra società pubblicizzata poichè, in mancanza di tale requisito, l’azienda pubblicizzante non potrà dedurre i costi sostenuti. E’ questo il parere della Corte di Cassazione che mette la parola fine ad un contenzioso sorto tra un'azienda e l’Agenzia delle Entrate.
Tutto ebbe inizio negli anni scorsi quando una società a responsabilità limitata dedusse ai fini Irpeg e Ilor una serie di spese pubblicitarie e di sponsorizzazione per conto di un'altra società . Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, contraria a quanto realizzato, notificò un avviso di accertamento.
La società propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che lo accolse e annullò l'atto impositivo. Della stessa opinione la Commissione Tributaria Regionale che riconobbe alla società il diritto all'inerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute, rigettando la pretesa del Fisco.
Tutto cambia, invece, in appello presso la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sul riconoscimento del principio di inerenza in merito alle spese della società per la pubblicizzazione e la sponsorizzazione di un'altra società . I giudici hanno chiarito che si può parlare di contratto di sponsorizzazione quando un prodotto o la denominazione di una società vengono accostati a beni o persone particolarmente noti ovvero a enti e manifestazioni seguite da un vasto pubblico. E' da escludersi, pertanto, la prestazione pubblicitaria richiesta da una società in favore di terzi e, in sostanza, il requisito dell'inerenza della spesa.
Nello specifico si fa riferimento ad una incongruenza logica della spesa sostenuta a favore di un terzo, non avendo ad oggetto la pubblicità di marchi, prodotti, denominazioni ovvero qualità o aspetti dell'attività commerciale comunque non riferibili alla società contribuente. In pratica, viene posto il dubbio se la società contribuente che ha sostenuto le spese di sponsorizzazione sia indifferente agli effetti dei servizi pubblicitari. Qualora fosse così verrebbe meno la correlazione tra le spese di pubblicità e l'incremento dei ricavi ottenuto dall'attività di sponsorizzazione. Se, diversamente, la società ha agito per conto proprio al fine di ampliare un segmento di mercato o la clientela, potrebbe dedurre il costo dall'imposta lorda da versare all'Erario. Resta inteso che l'onere di provare l'inerenza della spesa sostenuta per poi portarla in deduzione spetta al contribuente.