Spese di pubblicità : attenzione al principio di inerenza

di Nicola Santangelo

9 Dicembre 2011 15:00

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Attenzione al principio di inerenza in caso di spese di pubblicità sostenute da una società  pubblicizzante per conto di un'altra società  pubblicizzata poichè, in mancanza di tale requisito, l’azienda pubblicizzante non potrà dedurre i costi sostenuti. E’ questo il parere della Corte di Cassazione che mette la parola fine ad un contenzioso sorto tra un'azienda e l’Agenzia delle Entrate.

Tutto ebbe inizio negli anni scorsi quando una società  a responsabilità  limitata dedusse ai fini Irpeg e Ilor una serie di spese pubblicitarie e di sponsorizzazione per conto di un'altra società . Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, contraria a quanto realizzato, notificò un avviso di accertamento.

La società  propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che lo accolse e annullò l'atto impositivo. Della stessa opinione la Commissione Tributaria Regionale che riconobbe alla società  il diritto all'inerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute, rigettando la pretesa del Fisco.

Tutto cambia, invece, in appello presso la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sul riconoscimento del principio di inerenza in merito alle spese della società  per la pubblicizzazione e la sponsorizzazione di un'altra società . I giudici hanno chiarito che si può parlare di contratto di sponsorizzazione quando un prodotto o la denominazione di una società  vengono accostati a beni o persone particolarmente noti ovvero a enti e manifestazioni seguite da un vasto pubblico. E' da escludersi, pertanto, la prestazione pubblicitaria richiesta da una società  in favore di terzi e, in sostanza, il requisito dell'inerenza della spesa.

Nello specifico si fa riferimento ad una incongruenza logica della spesa sostenuta a favore di un terzo, non avendo ad oggetto la pubblicità  di marchi, prodotti, denominazioni ovvero qualità  o aspetti dell'attività  commerciale comunque non riferibili alla società  contribuente. In pratica, viene posto il dubbio se la società  contribuente che ha sostenuto le spese di sponsorizzazione sia indifferente agli effetti dei servizi pubblicitari. Qualora fosse così verrebbe meno la correlazione tra le spese di pubblicità  e l'incremento dei ricavi ottenuto dall'attività  di sponsorizzazione. Se, diversamente, la società  ha agito per conto proprio al fine di ampliare un segmento di mercato o la clientela, potrebbe dedurre il costo dall'imposta lorda da versare all'Erario. Resta inteso che l'onere di provare l'inerenza della spesa sostenuta per poi portarla in deduzione spetta al contribuente.