La rettifica IVA da parte del Fisco è sempre legittima, anche se per un qualunque motivo la contabilità fosse irreperibile: questo, perché l’onere di ricostruirla grava sempre e solo sul contribuente, e perciò a nulla vale la “sparizione della contabilità “.
L’affermazione è definitiva perché derivante da una recente sentenza della Corte di Cassazione su un ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate.
In sintesi: nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione IVA pagata per l’acquisizione di beni o servizi, “spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro”.
Il contribuente, dunque, in caso di furto, smarrimento o deterioramento, ha l’obbligo di attivarsi per ricostruire il contenuto delle fatture prelevate e dimostrare così la fonte che giustifica una detrazione. In questo senso può essere una prova sufficiente l’acquisizione dai fornitori della copia delle fatture stesse.
Anche nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare l’incolpevole impossibilità di acquisire copia delle fatture presso i fornitori, l‘onere della prova rimane sempre a carico dello stesso e non si trasferisce all’Ufficio. E’ autorizzato però in questo caso il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni.