Gli operatori nazionali che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nel corso del 2010 in altri Stati membri hanno tempo fino al 30 settembre per chiedere il rimborso dell’Iva detraibile. La richiesta va presentata,tramite modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate che provvederà a inoltrarla allo stato membro di destinazione. Tuttavia qualora vengano riscontrate cause ostative, l’Agenzia notificherà al contribuente il provvedimento di rifiuto di inoltrare l'istanza.
La scadenza è fissata a fine mese. Entro tale data potranno essere presentate le istanze di rimborso dell'Iva pagata all'estero nel corso dell'anno scorso. L'adempimento è rivolto a quegli operatori che nel corso del 2010 hanno effettuato acquisti di beni e servizi soggetti a Iva detraibile presso altri Stati membri. Questi potranno richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso del tributo.
Affinché il tributo sia rimborsabile è necessario che le operazioni effettuate dal contribuente diano diritto alla detrazione. Per tutte quelle operazioni che non sono totalmente detraibili ai fini Iva il rimborso va chiesto parzialmente. E' esclusa la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi per i quali lo Stato membro non consente il diritto alla detrazione. E' bene, quindi, fare riferimento alle limitazioni imposte dalle normative Iva degli Stati con cui sono state effettuate le operazioni.
Il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi né inferiore a tre mesi. Per i rimborsi riferiti al trimestre l'importo minimo non deve essere inferiore a 400 euro. Per l'anno solare, invece, l'importo minimo è di 50 euro.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre all'Agenzia delle Entrate per via telematica la quale provvederà a inoltrarla allo Stato destinatario. Questi provvederà all'erogazione del rimborso. L'istanza non sarà inoltrata a destinazione qualora l'Agenzia delle Entrate accerti che il richiedente non ha svolto attività economica ai fini Iva, ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli. In tali casi sarà emesso un provvedimento di rifiuto impugnabile dal contribuente.