L’articolo 23 comma 42 del Decreto Legge 98 del 2011 ha introdotto importanti semplificazioni per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente. Per loro, infatti, è previsto l’obbligo dell’emissione della fattura al posto di ricevute o scontrini fiscali.
La normativa è stata presentata come un provvedimento dettato dallo sviluppo imprenditoriale nel settore dell’autonoleggio ma, in pratica, sembrerebbe essere l’ennesimo tentativo del governo di contrastare l’evasione fiscale. O almeno così appare esaminando quanto riportato nella relazione governativa al decreto: la modifica assolve alle finalità di opportuna semplificazione degli adempimenti contabili attualmente in vigore, in quanto gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli.
Fino ad oggi la necessità di emettere la ricevuta fiscale al momento del noleggio dell’autoveicolo era dettata dall’impossibilità da parte del noleggiatore di determinare l’importo del corrispettivo in quanto connesso alla durata del noleggio e a ulteriori elementi non prevedibili al momento della consegna del veicolo. Pertanto veniva emessa una prima ricevuta fiscale con la dicitura corrispettivo non determinato al momento del ritiro dell’autoveicolo e una seconda ricevuta al momento della riconsegna e, quindi, del pagamento. In caso di richiesta da parte del cliente si provvedeva anche all’emissione della fattura.
Secondo le nuove disposizioni il noleggiatore, al momento della consegna dell’autoveicolo, non dovrà emettere alcun documento, non essendo ancora stato effettuato il pagamento del corrispettivo. La consegna del veicolo è documentata esclusivamente dal contratto di noleggio stipulato prima della consegna e consegnato, in copia, al cliente. Al momento del pagamento del corrispettivo si dovrà emettere la fattura nella quale dovranno essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio in modo da creare un collegamento fra i due documenti.
La fattura dovrà essere consegnata al cliente qualora l’autovettura sia restituita ad un punto dell’azienda in grado di emettere il documento. In caso contrario dovrà essere inviata tramite posta ordinaria.