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Notifica, pagamento e ricorso delle cartelle esattoriali

di Nicola Santangelo

29 Agosto 2011 09:00

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Il Gruppo Equitalia svolge in tutta Italia, eccetto nella regione Sicilia, l'attività  di riscossione dei tributi per conto dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di Agenti della riscossione. Le somme dovute a seguito di controlli e accertamenti vengono iscritte a ruolo e trasmesse agli Agenti affinché predispongano e notifichino la cartella esattoriale, riscuotendo le somme e riversandole nelle casse dello Stato o di altri enti impositori), dando avvio in alternativa ad esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.


La prima operazione da parte dell'Agente della riscossione è quella di inviare ai contribuenti la cartella di pagamento la cui notifica è effettuata dal proprio personale o da soggetti abilitati dallo stesso Agente ovvero tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Requisiti di validità  della cartella: nelle cartelle di pagamento devono essere indicate, fra l'altro, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità  di pagamento, le indicazioni sulle modalità  per proporre eventuali ricorsi nonché l'invito a pagare entro un determinato periodo, solitamente sessanta giorni. Trascorso tale termine l'Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative nonché le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi co-obligati.

Gli Agenti della riscossione non conoscono il motivo per cui è stata addebitata la somma richiesta. Se il contribuente ha, quindi, necessità  di avere maggiori informazioni su una cartella contenente l'invito di pagamento di un tributo erariale di competenza dell'Agenzia delle Entrate dovrà  rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia o al Centro di Assistenza Multicanale al numero 848.800.444.

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene anche i bollettini di versamento precompilati che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell'Agente della riscossione o alle Poste. I contribuenti che si trovano nell'impossibilità  di pagare il debito iscritto a ruolo in una soluzione unica possono richiedere all'Agente della riscossione il pagamento rateale.

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore chiedendone l'annullamento totale o parziale. Qualora l'ufficio riscontra l'effettiva illegittimità , l'atto sarà  annullato e il contribuente otterrà  lo sgravio.

Se invece l'addebito è confermato dall'ufficio, il contribuente potrà  presentare ricorso alla Commissione tributaria per chiederne l'annullamento.