I titolari di una posizione IVA che, pur non svolgendo alcuna attività , non hanno comunicato la cessazione, hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare spontaneamente la propria situazione, versando una sanzione ridotta di 129 euro tramite l’F24 dedicato.
Basta pagarecon il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“, indicando il codice tributo 8110, il numero di partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività .
Chi non si avvale di questa opportunità , rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.
I titolati di partita Iva ormai inutilizzata devono calcolare i 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione partendo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’ultima manovra. Resta fermo che l’agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente.
I contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4 della sanzione minima.
In pratica, per aderire alla norma di favore, è sufficiente versare l’importo entro il prossimo 4 ottobre.
Nell’ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Per i contribuenti che non svolgono più l’attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e non colgono l’opportunità ora concessa dal decreto legge 98/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.