Tratto dallo speciale:

IRPEF, residenza fiscale e dichiarazione investimenti all’estero

di Nicola Santangelo

3 Giugno 2011 16:00

logo PMI+ logo PMI+

In tema di Irpef particolare importanza riveste il concetto della residenza fiscale ossia l'iscrizione della persona fisica presso l'anagrafe comunale ovvero il domicilio o la residenza all'interno del territorio dello Stato. Per domicilio si intende il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi mentre la residenza è il luogo in cui la persona abitualmente dimora. E' sufficiente che si verifichino una o più delle suddette condizioni affinché il soggetto possa essere considerato fiscalmente residente in Italia.

E' bene, tuttavia, approfondire l'argomento relativo al domicilio poiché costituisce una situazione giuridica caratterizzata dalla volontà  di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari. Il termine affari è comunque da intendersi nella sua accezione più ampia e, pertanto, non solo riguardo ai rapporti di natura patrimoniale ed economica ma piuttosto anche a quelli sociali, morali o familiari. Ciò vuol dire che se un contribuente italiano ha trasferito la propria residenza all'estero e quindi svolge la propria attività  al di fuori dell'Italia ma intende mantenere nel territorio dello Stato i propri rapporti familiari e sociali può essere considerato fiscalmente residente in Italia.

Con questo vogliamo affermare che, in alcuni casi, trasferire la propria residenza all'estero può non essere sufficiente a escludere la soggettività  passiva ai fini Irpef. E' chiaro che la normativa fa riferimento prevalentemente ai cosiddetti paradisi fiscali ossia quegli Stati a regime fiscale privilegiato. Limitatamente a tali territori il Fisco afferma che gli investimenti di natura finanziaria detenuti in questi Stati si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi soggetti a tassazione. In sostanza l'omessa dichiarazione di investimenti o attività  finanziarie detenute nei Paesi black list si considerano costituite da redditi non dichiarati.

In particolare le attività  finanziarie detenute nei Paesi black list devono essere sempre denunciate in dichiarazione dei redditi all'interno del modulo RW. Tale modulo deve essere compilato nel caso in cui il contribuente abbia detenuto investimenti all'estero ovvero attività  estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso un soggetto non residente senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.