Le somme erogate a titolo di premio di produzione nel 2011 prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette a imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al primo gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E/2011.
Sembra incongruo, ma cerchiamo di capire il perché della norma.
La produttività che scaturisce da un'intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale.
Una soluzione di diverso tipo, secondo l’Agenzia, finirebbe per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo, collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali piuttosto che ai contratti aziendali o territoriali, come vuole ora la norma di legge per il 2011.
La tassazione, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro.