Il dl Sviluppo ha introdotto importanti semplificazioni necessarie ad alleggerire numerosi adempimenti di imprese e cittadini e rendere più semplice il rapporto tra fisco e contribuenti. Nello specifico il decreto ha innalzato a 300 euro l'importo minimo delle fatture passive che possono essere registrate cumulativamente.
La disciplina dell'Iva prevede la tenuta di alcuni registri che affiancano le scritture contabili obbligatorie per i contribuenti tenuti alla contabilità ordinaria. In particolare l'articolo 25 del DPR 633/1972 dispone che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e annotarle nel registro delle fatture passive.
Per ciascun documento, quindi, occorre indicare il numero progressivo attribuito, la data della fattura, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta distinto per aliquote, le generalità del cedente o prestatore.
La registrazione delle fatture passive deve essere eseguita prima della liquidazione periodica o annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione ovvero con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.
Per quanto riguarda le fatture passive per le quali l'imposta addebitata non è detraibile non sussiste l'obbligo di annotazione nel registro, ferma restando la loro rilevazione agli effetti delle imposte sui redditi.
L'articolo 6 comma 7 del D.P.R. 695/1996 consente la registrazione riepilogativa delle fatture inferiori a euro 154,94 anche se relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione. E' questo il limite innalzato dal Decreto Sviluppo a euro 300.
Per godere di questa agevolazione occorre numerare progressivamente le singole fatture al pari di tutti gli altri documenti, predisporre un documento riepilogativo riportante i numeri di protocollo attribuiti, l'imponibile e l'imposta complessiva distinta per aliquote, annotazione della distinta riepilogativa con attribuzione di un proprio numero riepilogativo.