Scadenze per gli studi di settore: analizziamo l’adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano UNICO 2011 (scadenza 16 giugno).
Per l'adeguamento è possibile effettuare il pagamento a rate e i contribuenti, che effettuano l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l’IVA per adeguamento con il codice tributo 6494.
Gli importi devono essere versati con il modelloF24 entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
Analizziamo anche la maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati.
I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3%.
La maggiorazione non è dovuta:
a) se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
b) per gli studi approvati per la prima volta,
c) per il primo anno di applicazione dello studio revisionato.
La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. È escluso il pagamento rateale.
Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato “Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore” o il codice 2118 denominato “Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore”.
L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.