A causa della drammatica alluvione che ha colpito il Veneto lo scorso autunno, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n.14 del’11 febbraio – ha spiegato quali sono gli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d’imposta del Veneto, chiarendo alcuni punti sulla sospensione dei versamenti tributari.
In sintesi, tale sospensione non opera relativamente agli adempimenti e versamenti da effettuare in qualità di sostituti d'imposta.
Essi, infatti, dovranno continuare ad operare le ritenute previste anche nel 2011. Resta, pertanto, precluso ai sostituti d'imposta l’utilizzo, nel CUD 2011 e nel modello 770/2011, dello specifico codice descrittivo previsto nell'elenco degli eventi eccezionali.
Per i soggetti inclusi negli elenchi allegati alla circolare, era stata prevista dal 31 ottobre al 20 dicembre scorsi la sospensione dei termini relativi ai versamenti (anche rateizzati) di imposte sui redditi e IRAP in scadenza nel medesimo periodo, nonché di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.