Durante il periodo di moratoria l'impresa locataria deve corrispondere soltanto gli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione, e non anche sulla quota capitale. E' questo il principio che piccole e medie imprese devono avere ben chiaro al momento della contabilizzazione dei canoni leasing finanziari coinvolti dalla moratoria dei debiti.
La moratoria dei debiti delle Pmi, la cui adesione è stata prorogata fino al 31 luglio 2011, prevede, fra l'altro, il trasferimento a sei o dodici mesi, a seconda che si tratti di finanziamenti mobiliari o immobiliari, del piano di ammortamento originario. Ciò significa che, per i mesi stabiliti, è convenzionalmente sospeso il pagamento delle quote capitali.
Per questo motivo l'impresa dovrà ricalcolare i costi di competenza dell'esercizio imputabili al godimento di terzi, comprensive dei canoni leasing mancanti, degli interessi maturati durante il congelamento e della quota dell'eventuale maxicanone iniziale residuo.
E' questo il corretto trattamento contabile individuato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in una nota dello scorso 16 febbraio. Secondo il documento, che si rivolge esclusivamente alle imprese non Ias, altri metodi di imputazione contabile sarebbero in contrasto con il criterio del pro-rata temporis, ossia il principio che sta alla base del metodo di contabilizzazione patrimoniale previsto per il leasing. La soluzione proposta risulta essere coerente con quanto previsto dalla bozza di principio contabile Oic in merito alla ristrutturazione del debito e all'informativa di bilancio.
In sostanza, i canoni di leasing da iscrivere nel conto economico devono essere rimodulati nel rispetto del principio della competenza nel momento in cui viene determinato l'allungamento della durata del contratto.
Le imprese che hanno ottenuto la sospensione dei canoni leasing dovranno, inoltre, darne adeguata informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Per approfondimenti, leggi o scarica:
- Credito alle Pmi: Requisiti e Piano di ammortamento
- Moratoria PMI: modulo richiesta sospensione debiti
Ricordiamo che possono richiedere la moratoria dei debiti le imprese che hanno una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, che al 30 settembre 2008 si trovavano in una posizione classificata dalle banche in bonis. Per accedere alla convenzione, inoltre, le imprese devono dimostrare di avere il presupposto della continuità e adeguate prospettive economiche, non devono avere rate scadute, non pagate o pagate parzialmente da più di 180 giorni.
Articoli correlati: