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Nessuna riduzione per l’acconto Irpef?

di Nicola Santangelo

25 Novembre 2010 09:00

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E’ ormai prossima la scadenza della seconda rata dell’acconto Irpef per il prossimo anno. I contribuenti, infatti, entro il 30 novembre saranno chiamati a versare il restante 60% (la prima rata del 40% è stata versata nel mese di giugno ovvero nel mese di luglio con maggiorazione) calcolato sul 99% dell'imposta netta accertata in sede di dichiarazione dei redditi depurata da eventuali crediti d'imposta. Qualora il valore dell'acconto sia inferiore a euro 257,52 dovrà  essere versata una rata unica.

Nonostante la procedura di calcolo sia ben delineata e semplice ci si chiede ancora quanto dovranno pagare i contribuenti per il versamento dell'acconto Irpef. La domanda è pertinente se consideriamo la possibilità  da parte del Ministero dell'Economia di differire gli acconti d'imposta Irpef per il 2011.

Ci riferiamo alla novità  introdotta dall'art. 55 del decreto legge 78 del 2010 con il quale veniva stabilito che per l'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2011 sarà  decisa una riduzione dell'acconto per un importo pari a 2,3 miliardi nel 2011 e 600 milioni nel 2012.
Attenzione, però, perché le riduzioni non offriranno un concreto beneficio al contribuente poiché tali somme dovranno essere versate in sede di conguaglio.

In definitiva si potrebbe venire a creare la medesima situazione verificatasi lo scorso anno quando il decreto legge 168/09 rinviava al 16 giugno 2010 il 20% del pagamento dell'Irpef dello scorso 30 novembre 2009. Sarà , comunque, un decreto appositamente presentato a fissare percentuali e termini dei differimenti.

Il decreto legge, come già  accennato, parla di un differimento nel versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Si ritiene ragionevole ritenere che la norma faccia riferimento non tanto all'acconto da versare nell'esercizio 2011 ma piuttosto all'acconto di competenza del 2011 che dovrà  essere versato a giugno e a novembre 2010.

Il differimento interesserebbe sia i dipendenti con altri redditi che presentano il modello 730 e che ricevono la trattenuta dal sostituto d'imposta, sia i contribuenti che presentano il modello Unico i quali potranno versare quanto spettante tramite modello F24 con modalità  telematiche per i titolari di Partita Iva ovvero anche presso banche, agenzie postali e concessionari per i non titolari di Partita Iva.