Unico e IRAP: niente proroga, è tempo di ravvedimento

di Roberto Grementieri

4 Novembre 2010 12:20

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L’Agenzia delle entrate, per fronteggiare i disagi causati agli intermediari da un guasto tecnico ai servizi telematici, come noto ha posticipato al 5 ottobre 2010 il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali 2010. Ancorché il comunicato dell’Agenzia del 30 settembre affermi che «tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010», era in dubbio che si trattasse di una vera e propria proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato che il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni 2010 resta fissato al 30 settembre. Questa continua ad essere la data cui far riferimento per gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 30 settembre e connessi al termine di presentazione di Unico 2010.

Pertanto, per rimediare fino alla mancata presentazione della dichiarazione, ci sarà  tempo fino al 29 dicembre.

Infatti, è consentito al contribuente di sanare l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene inviata con ritardo non superiore a 90 giorni (che decorrono dunque dal 30 settembre e non dal 5 ottobre), mediante il contestuale pagamento dell’imposta e degli interessi oltre alla sanzione ridotta ad un dodicesimo.

Per quanto concerne l’ammontare delle sanzioni che il contribuente è tenuto a pagare per perfezionare il ravvedimento, va ricordato che l’Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito come ci si deve comportare per sanare l’omissione dichiarativa.

Entro il 3 gennaio 2011, oltre alla presentazione della dichiarazione, occorrerà  pagare la sanzione nella misura fissa di cui all’art. 8, comma 1, del dlgs n. 472/1997, ridotta a un dodicesimo (quindi in misura pari a 21 euro).
Inoltre, se dalla dichiarazione tardiva emergono imposte dovute, occorrerà , altresì, versare, entro il 30 settembre 2011, l’ulteriore sanzione(30% della maggiore imposta), in misura ridotta a un decimo (3%), oltre alle imposte e agli interessi.

Le stesse sanzioni previste per il ravvedimento dell’omissione dichiarativa (21 euro più il 3% delle maggiori imposte dovute) si applicano anche nel caso in cui il contribuente intenda rettificare una dichiarazione regolarmente presentata entro il 5/10/2010.

Decorsi i 90 giorni, quindi dal 4 gennaio 2011 in poi (e fino al 30 settembre 2011), il ravvedimento si perfezionerà , se risultano maggiori imposte dovute, pagando la sanzione in misura proporzionale prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta, aumentata di un terzo.

La predetta sanzione è invece raddoppiata qualora l’omissione riguardi investimenti e attività  di natura finanziaria detenute negli stati o nei territori a regime fiscale privilegiato.
Quindi, è dovuta una sanzione pari al 200% della maggiore imposta, ridotta ad un decimo (20%).
La sanzione sarà  invece del 3% (30% ridotto a un decimo) in presenza di errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del dpr n. 600/73 (oneri deducibili, oneri detraibili ecc.). Naturalmente resta fermo l’obbligo di versare l’imposta nonché gli interessi entro il medesimo termine del 30 settembre 2010.