Molte Pmi dovrebbero considerare l’utilità di distribuire benefit ai dipendenti come il servizio mensa o i buoni pasto, dal momento che è totalmente esclusa dalla retribuzione imponibile la somministrazione, da parte del datore di lavoro, di eventuale vitto e dei pasti effettuati in mense purché non si realizzino mediante la corresponsione di denaro – sotto forma, per esempio, di rimborsi a piè di lista.
Le prestazioni sostitutive del servizio mensa sono esenti da contribuzione fino ad Euro 5,29 per ogni giornata di lavoro. L’erogazione in denaro di un’indennità sostitutiva di mensa è esclusa dalla retribuzione imponibile sempre fino a Euro 5,29 per ogni giorno lavorato soltanto se corrisposta agli addetti a cantieri edili, ad altra struttura lavorativa a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
Al di fuori di questi casi non è ammessa la monetizzazione del servizio mensa. Il datore di lavoro può prevedere più sistemi contemporaneamente in funzione delle proprie esigenze organizzative.
Per i servizi sostitutivi di mensa devono intendere la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigiane, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di autorizzazione per la vendita, produzione, preparazione di generi alimentari, anche su area pubblica e operata dietro commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.