Riscossione dei tributi in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto più veloce. E' quanto previsto dalla legge 212/2010 di conversione del dl 78/2010 precisando che l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo. Viene evitata, quindi, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Attenzione, però, perché bastano soltanto novanta giorni e il contribuente rischia di essere espropriato dei propri beni.
A partire dal prossimo 1 luglio 2011 l'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate in merito a somme accertate relative alle imposte sui redditi e all'Iva diventa esecutivo per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. A breve, infatti, gli avvisi dovranno contenere l'intimazione ad adempiere per l'intero importo accertato ovvero la proposta di ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto in parola. L'articolo 29, inoltre, stabilisce che in caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio le imposte accertate (compresi i contributi e i premi) ma non ancora definitive devono comunque essere versate nella misura del 50% così come stabilito dall'articolo 15 del dpr n. 602 del 1973.
L'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta in atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei quali si procede alla rideterminazione degli importi indicati negli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Tali atti, che diventano esecutivi al momento della notifica, dovranno avvertire il contribuente che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà all'esecuzione forzata da parte degli agenti della riscossione.
L'agente della riscossione, nel rispetto del Dpr 602/73, procederà all'esecuzione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo. In caso contrario l'esecuzione forzata decadrà .