Sconti e abbuoni rappresentano riduzioni di prezzo rispetto al listino e vengono accordati in base alla clientela ritenuta più meritevole o comunque al raggiungimento di determinati obiettivi.
Ai sensi dell’articolo 2425-bis del codice civile i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto di resi, abbuoni, sconti e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. Tale principio si ritiene logico poiché gli abbuoni non rappresentano costi o ricavi ma piuttosto rettifiche di costi (abbuoni e sconti attivi) e rettifiche di ricavi (abbuoni e sconti passivi).
Fra le varie tipologie di sconti si annoverano gli sconti contrattuali, gli sconti incondizionati e gli sconti condizionati.
Gli sconti contrattuali possono essere concessi sia al momento della stipula del contratto sia successivamente ma sempre nell’ambito di un rapporto contrattuale.
Gli sconti incondizionati vengono applicati indipendentemente al raggiungimento o meno di un determinato obiettivo. Si pensi all’impresa che per fidelizzarsi un cliente riconosce uno sconto extra del 5%. E’ una tipologia di sconto pattuita dalle parti (anche verbalmente, non è obbligatoria, infatti, la forma scritta). In tal caso la fattura viene emessa al netto della riduzione del prezzo accordata al cliente. L’Iva quindi viene applicata sul prezzo di listino al netto dello sconto praticato al cliente. Non è obbligatorio indicare in fattura l’applicazione dello sconto.
Gli sconti condizionati sono riduzioni del prezzo di acquisto applicati al verificarsi di circostanze precedentemente prestabilite. Tali circostanze si possono verificare prima o dopo l’emissione della fattura. Si pensi, ad esempio, all’impresa che riconosce uno sconto del 3% alla società acquirente in caso di pagamento in contanti. Degli sconti condizionati se ne distinguono due tipologie:
- sconti preventivamente riconosciuti in fattura: in tal caso al momento dell’emissione della fattura si procede ad applicare lo sconto;
- sconti non riconosciuti in fattura: la fattura viene emessa al lordo dello sconto. Qualora il cliente dovesse rispettare le condizioni pattuite la società venditrice emetterà nota di credito ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972.