Ammortizzare un cespite significa ripartire su n anni il costo del bene poiché la propria utilità non si esaurisce nell'arco di un solo esercizio ma piuttosto partecipa al processo produttivo sulla base di coefficienti attualmente stabiliti dal DM del 31.12.1988.
L'ammortamento è regolato dall'articolo 2426 del codice civile. Tuttavia a quello classico si affiancava un altro tipo di ammortamento detto anticipato, previsto dal comma 3 dell'articolo 102 del TUIR, abrogato dalla Legge finanziaria 2008 ma ancora individuabile nel bilancio di diverse società .
Sotto l'aspetto fiscale l'ammortamento anticipato, che poteva essere eseguito una sola volta, consentiva ai contribuenti di differire nel tempo, e comunque limitatamente ai primi tre esercizi di utilizzazione del cespite, la tassazione di eventuali utili e consisteva nel raddoppio dell'aliquota. L'ammortamento anticipato aveva la natura tipicamente agevolatoria proprio perché permetteva il raddoppio della quota di ammortamento e, quindi, la contestuale riduzione del carico fiscale delle imprese che investivano in beni strumentali.
Fino allo scorso 31 dicembre 2003 veniva creato un apposito fondo denominato Riserva da ammortamento anticipato.
Poiché l’ammortamento anticipato comportava differenze tra la norma civilistica e quella fiscale è stata necessaria la creazione di un ulteriore Fondo per imposte differite che si ridurrà fino a scomparire nel momento in cui terminerà l'ammortamento fiscale e continuerà quello civilistico.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, comunque, è stata eliminata la possibilità di eseguire ammortamenti anticipati e quindi di dedurre fiscalmente ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore consentiti da norme tributarie ma non imputati a conto economico.
Per approfondimenti, si può consultare il tutorial di PMI.it sull’ammortamento anticipato dei cespiti, con relativo modello applicativo.