Mancato pagamento imposte: come ridurre le sanzioni

di Nicola Santangelo

24 Aprile 2014 12:00

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Le scadenze fiscali vanno osservate con attenzione, poiché in caso di ritardato adempimento scattano immediatamente le sanzioni anche se il mancato pagamento sia avvenuto in maniera del tutto involontaria o per un solo giorno. Ma che fare se l’impresa dimentica di assolvere un obbligo fiscale?

Ci sono alcuni strumenti a disposizione dei contribuenti che permettono di limitare gli effetti derivanti dal mancato adempimento. In particolare il ravvedimento operoso, l’avviso bonario e quello di accertamento.

Ravvedimento

=>Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e dimenticanze

Sprint: Il breve ritardo di un adempimento rispetto alla scadenza ordinaria può essere sanato con il ravvedimento sprint. In questo modo verranno applicate sanzioni ridotte se il versamento è regolato entro quattordici giorni dall’ordinaria scadenza. La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Breve: Il ravvedimento breve permette di sanare i mancati adempimenti compresi tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza prescritta. La sanzione è dovuta nella misura del 3%.

Lungo: Se il pagamento avviene dopo il trentesimo giorno ma entro il termine della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa è possibile approfittare del cosiddetto ravvedimento lungo. La sanzione è dovuta nella misura del 3,75%.

=> Agenzia Entrate: ravvedimento operoso su YouTube

Avviso

Bonario: Con l’avviso bonario l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di aver rilevato alcune irregolarità durante il controllo della dichiarazione presentata. Il contribuente può sanare la propria posizione pagando una sanzione ridotta al 10% per gli omessi versamenti ovvero al 20% per le detrazioni o deduzioni non spettanti. Lo sconto è concesso solo se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla notifica.

Accertamento: Con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate avanza una pretesa tributaria a seguito di un’attività di controllo. Il contribuente può pagare entro sessanta giorni o presentare ricorso. Le sanzioni sono ridotte ad un sesto ovvero ad un terzo, in relazione alla circostanza che abbia ricevuto un verbale prima della notifica.