L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato per sempre il concetto di lavoro in remoto, consolidando lo smart working come primaria modalità operativa in moltissimi contesti produttivi. Ebbene, pc a parte ovviamente, lo strumento principe resta in molti casi lo smarphone.
Per quanto concerne il trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per l’uso promiscuo del telefono cellulare, ricordiamo che va applicato il principio di onnicomprensività, secondo cui:
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir).
In tale ambito rientrano anche i rimborsi delle spese di comunicazione, fatto salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti (commi 5 e seguenti, articolo 51, Tuir).
=> Deduzioni e detrazioni sul telefono aziendale
L’Agenzia delle Entrate (cfr.: Risoluzione 74/E/2017) non lascia dunque dubbi sul corretto trattamento fiscale da riservare alle somme erogate ai dipendenti in relazione all’uso aziendale dei telefoni cellulari personali: anche il rimborso forfettario del 50% sostenuto dal datore di lavoro deve rientrare nella determinazione del reddito dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR.
Le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio sia stato previsto dal legislatore. Diversamente, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro dovrebbero essere individuati sulla base di elementi oggettivi (e documentabili): solo così il loro rimborso si potrebbe escludere che concorrano al reddito da lavoro imponibile.
In ultima analisi, il costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Tra l’altro, il contratto per la telefonia e il traffico dati stipulato dal dipendente con un gestore da lui scelto lascia fuori il datore di lavoro dal rapporto negoziale instaurato tra le parti.