In dichiarazione dei redditi, le unioni civili sono assimilate ai coniugi sia ai fini fiscali sia le detrazioni dei familiari a carico, mentre i partner delle coppie di fatto conviventi non si possono considerare “carichi di famiglia”, rimanendo però applicabili alcune agevolazioni specifiche come le ristrutturazioni edilizie.
Oneri e spese detraibili per coppie di fatto: cosa dice la legge
La normativa di riferimento è la Legge 76/2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) resa attuativa dalla Circolare 7/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
La Cirinnà equipara matrimonio e unione civile stabilendo che, ad eccezione di quanto previsto dal Codice Civile per i passaggi non espressamente richiamati e per la legge sull’adozione (Legge 184/1983):
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art.1, comma 20).
Analoga equiparazione non è invece disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Quindi, per esempio, i partner in unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta, barrando le relative caselle (dichiarante e dichiarazione giunta per il dichiarante, e coniuge dichiarante per il partner) mentre non possono farlo le coppie di fatto.
Carichi di famiglia e detrazioni piene in unione civile
Per quanto riguarda le detrazioni, quelle che spettano anche ai familiari fiscalmente a carico possono essere utilizzate anche dai partner in unione civile, se non separati.
Resta fermo, in tutti i casi, il requisito di reddito che non deve essere superiore a 2.840,51 euro lordi. Il partner in unione civile, analogamente al coniuge, può essere considerato a carico ai fini delle detrazioni fiscali anche in presenza di separazione, se continua la convivenza.
Le detrazioni che si applicano ai familiari a carico sono ad esempio: spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali.
Nel caso di coniugi e unioni civili, l’intera spesa può essere sostenuta anche dal partner non a carico. Per quanto riguarda le spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti, si applica la detrazione al 19% in relazione alla spesa sostenuta per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta lorda dovuta dal coniuge non a carico affetto dalla patologia (che deve essere compresa fra quelle specificamente previste, consultabili nelle istruzioni alla compilazione del 730), fino a un limite massimo di 6mila 197,48 euro. La detrazione si calcola solo sulla parte in eccesso rispetto a 129,11 euro.
Convivenze di fatto: detrazioni a metà, a carico i figli riconosciuti
La convivenza di fatto è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti della legge Cirinnà, che disciplina tutta una serie di diritti (malattia, ricovero, ordinamento penitenziario) ma non prevede l’equiparazione al coniuge sul fronte fiscale.
Ci sono comunque detrazioni che si possono applicare anche nel caso della convivenza, come ad esempio quelle relative alle ristrutturazioni edilizie e al bonus energia (riqualificazione energetica), pari al 50 e 65% rispettivamente. In questo caso, anche il convivente di fatto può utilizzare la detrazione, se però risulta co-intestatario dell’immobile oppure titolare di un altro diritto (come il comodato). Se sussistono queste condizioni, il convivente ha diritto alla detrazione per la parte di spesa sostenuta.
Per i figli il discorso cambia: possono essere dichiarati fiscalmente a carico tutti i figli compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Sono fiscalmente a carico i figli fino a 24 anni con reddito complessivo entro i 4mila euro lordi, oppure fino a 2.840,51 euro in tutti gli altri casi.
Al di fuori del matrimonio e dell’unione civile, possono essere considerati familiari a carico – se conviventi e al di sotto della soglia di reddito di 2.840,51 euro – anche i genitori (naturali e adottivi), i nonni (anche naturali) e i fratelli.